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D.Lvo 30/06/2003 n. 196b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattez ze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge. Art. 11 (Conservazione dei dati) 1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per: indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite. 2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Art. 12 (Misure di sicurezza) 1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti. 2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge. Art. 13 (Esercizio dei diritti dell'interessato) 1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali. Art. 14 (Regole di condotta) 1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavo- ro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti al l'atto della progettazione del trattamento b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, nè altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purchè nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi. 3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento. DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. * In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. * In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. * In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. Allegato B DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice) Trattamenti con strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici: Sistema di autenticazione informatica 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. 2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave. 3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione. 4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato. 5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi. 6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di ge- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. stione tecnica. 8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. 9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento. 10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato. 11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione. Sistema di autorizzazione 12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione. 13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. 14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. Altre misure di sicurezza 15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. 16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. 17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale. 18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale. Documento programmatico sulla sicurezza 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
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